Nel corso della riunione del Cdm la disposizione sul fermo preventivo per i minorenni, che figurava assente nell’ultima bozza del dl pre-Consiglio dei Ministri è stata reintrodotta. La decisione ha riacceso un confronto istituzionale e giuridico sul modo in cui lo Stato affronta la devianza giovanile e la gestione dell’ordine pubblico. Parallelamente, dalla stessa area di Governo è emersa l’indicazione che la norma non dovrebbe comunque entrare nel decreto Sicurezza destinato all’approvazione del Consiglio dei ministri.
Le osservazioni del procuratore generale di Perugia, Sergio Sottani
Il procuratore generale di Perugia, Sergio Sottani ha espresso una valutazione netta e critica rispetto all’ipotesi di estendere il fermo preventivo ai minorenni. Sottani invita a evitare un uso della norma come strumento di emergenza che trasformi una questione sociale in un problema di ordine pubblico: “Sia chiaro: essere minorenni non significa essere autorizzati a fare del male né poter contare sull’impunità”. Allo stesso tempo, ricorda che l’azione dello Stato deve rispettare la specificità della risposta prevista dall’ordinamento per i più giovani: “La risposta dello Stato deve essere ferma, ma restare coerente con la particolare funzione che l’ordinamento attribuisce alla giustizia minorile“.
Tra contenimento immediato e prevenzione strutturale
Sottani distingue con precisione due piani d’intervento: il primo, di breve termine, mira al contenimento di situazioni critiche; il secondo, di lungo termine, investe la prevenzione e la cura delle cause. Come chiarisce il magistrato, “il fermo preventivo può forse servire a fronteggiare nell’immediato una situazione critica, ma non confondiamo il contenimento con la prevenzione”. Per lui la misura punitiva è comprensibile solo se accompagnata da interventi sulle condizioni che hanno prodotto la condotta deviante, altrimenti si rischia di reprimere il singolo episodio e lasciare intatto ciò che può generarne altri.
Limiti d’età, strumenti di tutela e la questione delle risorse
Il procuratore generale ricorda un punto giuridicamente fondamentale: “sotto i quattordici anni non c’è responsabilità penale”. Questo non implica però che l’ordinamento rimanga privo di risposte di fronte a situazioni di pericolosità. Sottani sottolinea come la reale efficacia di qualsiasi misura normativa dipenda da servizi di contorno: comunità educative, strutture terapeutiche e percorsi riabilitativi adeguati. Senza questi strumenti concreti, avverte, si rischia di disporre solo di misure sulla carta, incapaci di incidere sulla realtà.
Fattori sociali e responsabilità individuale
Nel suo intervento Sottani invita a non semplificare il fenomeno della violenza giovanile: “Marginalità sociale, abbandono scolastico, povertà educativa, assenza di adulti affidabili, consumo di sostanze e appartenenza a gruppi deviati” sono tutti fattori che incidono, ma non cancellano la responsabilità personale. Ignorarli vuol dire rinunciare a capire dove e come intervenire. Per il procuratore la vera prevenzione comincia molto prima dell’intervento dell’ordine giudiziario: nelle famiglie, nella scuola, nei servizi sociali e nei luoghi di aggregazione, con la capacità di intercettare il disagio prima che diventi devianza.
Accanto alle riflessioni sul piano educativo e sociale, nella discussione politica è emerso anche un richiamo del Capo dello Stato alla distinzione delle competenze: l’ordine interno è affidato a polizia e carabinieri mentre la tutela esterna rimane materia dei soldati. In questo contesto è stata scartata l’ipotesi di inserire nel testo del decreto misure che attribuiscano compiti di polizia giudiziaria ai militari, scelta che si collega al dibattito più ampio su come bilanciare sicurezza e funzioni istituzionali.
Il quadro che emerge è quindi duplice: da un lato c’è la necessità di risposte immediate per fronteggiare episodi di violenza o disordine; dall’altro c’è la consapevolezza che misure repressive isolate non bastano se non sono accompagnate da investimenti sul tessuto sociale e sulle strutture che possono prevenire la devianza. Per Sottani la sfida è chiara: anticipare l’intervento sociale e educativo prima che intervenga il diritto penale, perché molto spesso quando arriva il magistrato il danno è già compiuto. “Punire un ragazzo può essere necessario, ma ha senso soprattutto se, insieme alla sanzione, interveniamo sulle condizioni nelle quali quella condotta è maturata”.



