La scoperta di captazioni dei colloqui tra detenuti e difensori nella sala colloqui della Casa Circondariale di Perugia «Capanne» ha innescato una mobilitazione che unisce proteste pubbliche e iniziative di natura professionale. A seguito della denuncia di tali intercettazioni, la Giunta dell’Unione delle camere penali Italiane (UCPI) ha deliberato l’astensione dalle udienze nel settore penale dall’8 al 12 giugno 2026 con ricadute pratiche per processi e calendarizzazioni.
Dichiarazioni e manifestazione pubblica a Perugia
Durante la manifestazione promossa dall’Unione italiana dell’Organismo forense sul caso delle intercettazioni, Luca Gentili presidente della Camera Penale di Perugia ha definito la situazione grave e inaccettabile. Gentili ha affermato: “Siamo qui per protestare per quello che è avvenuto in questa città. È stato scoperchiato un vaso e abbiamo trovato ciò che non ci saremmo mai aspettati, la violazione palese del diritto di difesa, della riservatezza del colloquio tra avvocato e assistito e dei diritti del detenuto”. Ha poi aggiunto: “Tutto questo non era e non sarebbe dovuto accadere. Non siamo qui a cercare di capire se sia stato un errore o altro. Per noi questa cosa non doveva accadere, è accaduta e allora siamo qui per dire che non dovrà mai più accadere”.
Gentili ha sottolineato l’ampiezza della posta in gioco dichiarando che “il diritto di difesa è costituzionalmente garantito e riguarda tutti i cittadini” e richiamando l’esigenza che “che quel colloquio sia e rimanga riservato”. Ha inoltre precisato che non si tratta di intercettazioni autorizzate con decreto del giudice relative all’indagine principale, ma di captazioni di colloqui estranei a quelle indagini, cosa che rende la vicenda ancora più problematica per le garanzie processuali.
Proclamazione dell’astensione e quadro normativo
L’astensione collettiva dal settore penale proclamata dall’UCPI il 22 maggio 2026 si inserisce nel quadro normativo fissato dalla Legge 12 giugno 1990, n. 146 sull’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e nel Codice di autoregolamentazione delle astensioni degli avvocati, adottato dalle organizzazioni rappresentative dell’Avvocatura e dichiarato idoneo dalla Commissione di garanzia con deliberazione del 13 dicembre 2007 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 4 gennaio 2008. Secondo il Codice, la proclamazione deve rispettare alcuni vincoli procedurali: un preavviso minimo di 10 giorni, una durata massima di 8 giorni consecutivi o complessivi nel mese e un intervallo minimo di 15 giorni tra una astensione e l’altra, con un limite massimo di 60 giorni tra proclamazione ed effettuazione.
La decisione dell’8–12 giugno 2026 rispetta i parametri del Codice: si tratta di un periodo articolato su 5 giorni feriali, entro il tetto degli 8 giorni consentiti. La proclamazione mira a segnalare la gravità della violazione denunciata senza travalicare i limiti normativi imposti per le astensioni nei servizi essenziali.
Casi in cui l’astensione non è ammessa
Il Codice individua le prestazioni indispensabili che devono comunque essere assicurate. In materia penale, l’art. 4 prevede esclusioni per convalide di arresto e fermo, udienze su misure cautelari, perquisizioni e sequestri, interrogatori ex art. 294 c.p.p. incidente probatorio urgente, giudizio direttissimo e atti urgenti ex art. 467 c.p.p.. Sono inoltre tutelati i procedimenti la cui prescrizione maturi in determinati termini: 360 giorni nelle indagini preliminari, 180 giorni nel merito e 90 giorni per la legittimità. L’astensione non può
Modalità di adesione e effetti pratici per i procedimenti
Per produrre effetto l’adesione all’astensione deve seguire le modalità previste dall’art. 3 del Codice: può essere dichiarata in udienza, personalmente o tramite sostituto, oppure comunicata con atto scritto depositato in cancelleria almeno 2 giorni prima della data fissata. L’adesione regolarmente manifestata obbliga il giudice, che salvo indifferibilità oggettiva deve disporre il rinvio dell’udienza, e si applica anche se altri difensori del medesimo procedimento non aderiscono. Il principio è confermato dalla giurisprudenza che qualifica il Codice come fonte vincolante per l’amministrazione della giustizia.
Dal punto di vista pratico, per chi ha un processo in corso l’astensione può comportare il rinvio dell’udienza prevista tra l’8 e il 12 giugno 2026, fatta salva la tenuta dei casi indispensabili citati dall’art. 4. Per gli avvocati, lo Studio Legale Celotti e le Camere Penali territoriali ricordano l’importanza di verificare preventivamente l’applicabilità dell’astensione e di comunicare con tempestività l’adesione quando consentita.
Evento pubblico collegato
È prevista una manifestazione nazionale a Perugia l’11 giugno 2026, collegata alle proteste e alla mobilitazione dell’Avvocatura. L’iniziativa vuole richiamare l’attenzione sull’integrità del rapporto difensore–assistito e sulla tutela delle garanzie costituzionali legate al diritto di difesa, temi al centro delle dichiarazioni pubbliche rese dai rappresentanti associativi.


