Un ex assistente capo della Polizia penitenziaria, in congedo dal gennaio 2026 e già titolare di una pensione di inabilità, ha visto la sua richiesta di pensione privilegiata bloccarsi su un profilo esclusivamente procedurale. La vicenda, istruita dalla Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti dell’Umbria, non ha mai affrontato il merito delle sue condizioni di salute a causa di un vizio formale: la mancanza di una diffida formale all’Inps per la conclusione del procedimento amministrativo.
Il punto di partenza della controversia
La richiesta dell’ex agente, assistito dall’avvocato Mario Orsini, mirava al riconoscimento di una pensione privilegiata a vita per tre patologie spinali controverse: spondiloartrosi cervicale, stenosi L3-L5 su base spondiloartrosica e una voluminosa ernia discale paramediana destra D9-D10. La domanda era stata presentata online all’Inps di Perugia il 14 settembre 2026 tramite il patronato Sias.
Richiesta di documentazione e stallo
Dopo la presentazione la procedura amministrativa è stata avviata dall’Inps, che ha prontamente sollecitato al Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria (Dap) l’invio della documentazione sanitaria e amministrativa necessaria. Tuttavia, il Dap non ha mai trasmesso i documenti richiesti, restando inerte sia alla prima richiesta sia a un successivo sollecito dell’Inps del 25 novembre 2026. Di conseguenza, l’istruttoria è rimasta sospesa per oltre due anni.
Il ricorso e le eccezioni preliminari
Stanco dell’impasse, nella novembre 2026 l’ex agente ha impugnato direttamente davanti alla Corte dei Conti non solo la domanda di pensione privilegiata, ma anche l’annullamento di tre precedenti decreti del Dap — del 2009, 2010 e 2026 — che avevano già respinto istanze analoghe di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio. L’obiettivo era ottenere il riconoscimento delle infermità come dipendenti da servizio e il conseguente trattamento pensionistico con arretrati, interessi e rivalutazione.
La posizione dell’Inps
L’Inps ha sollevato un’eccezione preliminare determinante: la domanda dell’assistito risultava ancora pendente presso l’istituto perché priva dei documenti richiesti al Dap. L’ente ha chiarito di non aver emesso alcun provvedimento di rigetto e di essere semplicemente in attesa del materiale da parte del datore di lavoro dell’agente; di conseguenza non si configurava né un rifiuto né un silenzio significativo, ma un procedimento sospeso per cause esterne.
Il comportamento del Dap e la sentenza
Il Dap, costituitosi in giudizio con ritardo, ha chiesto il rigetto del ricorso sostenendo che, se preso nel merito, sarebbe stato infondato perché fondato su elementi istruttori a suo dire inattendibili. Tuttavia l’amministrazione penitenziaria non ha fornito spiegazioni pubbliche sul perché non abbia inviato la documentazione richiesta all’Inps, né ha giustificato il prolungato silenzio amministrativo.
Motivazione della Corte dei Conti
Il giudice della Corte dei Conti dell’Umbria ha deciso di non entrare nel merito clinico della controversia, dichiarando il ricorso inammissibile. La decisione si è basata su un principio processuale consolidato: chi intende agire contro l’Inps per il presunto silenzio dell’amministrazione è tenuto a diffidare formalmente l’ente a provvedere prima di adire la giustizia contabile. In assenza di tale atto, il ricorso non può essere esaminato.
Conseguenze pratiche e passi successivi
Alla luce della sentenza, all’ex agente resta una strada obbligata per riaprire la questione: notificare una diffida formale all’Inps e al Dap e attendere il decorso di trenta giorni senza che le amministrazioni provvedano. Solo decorso inutilmente tale termine, potrà nuovamente rivolgersi alla Corte dei Conti per ottenere l’esame nel merito delle sue pretese.
Implicazioni più ampie
La vicenda mette in evidenza come, in ambito di contenzioso previdenziale e amministrativo, la corretta osservanza delle procedure formali possa risultare determinante tanto quanto gli aspetti sostanziali della controversia. Anche nel caso di patologie gravi e documentate, l’esito di un ricorso può dipendere da adempimenti burocratici apparentemente secondari ma giuridicamente essenziali.
Osservazioni finali
Per l’ex assistente capo il compito ora è tecnico e circoscritto: emettere e notificare la diffida, monitorare eventuali risposte del Dap o dell’Inps e, se necessario, riattivare il contenzioso. Finché la documentazione non viene acquisita e l’istruttoria completata, il merito sanitario delle sue richieste rimarrà non valutato dai giudici.


